La mediazione

 

La mediazione finalizzata alla conciliazione è uno strumento che consente di favorire la soluzione di controversie ed il celere raggiungimento di un accordo amichevole ugualmente soddisfacente per tutte le parti coinvolte, che si svolge con l’assistenza di un mediatore terzo ed imparziale.

Semplicità

Per avviare un procedimento di mediazione è sufficiente presentare l’apposita istanza presso l’organismo prescelto indicando i propri dati (eventualmente anche i riferimenti del proprio consulente) e quelli della/e controparte/i, oltre che una breve sintesi dell’oggetto della controversia.

In mediazione non è obbligatoria l’assistenza di un legale o altro professionista. In alcuni casi, tuttavia, in considerazione della complessità della questione o per la tranquillità della parte in mediazione, potrebbe essere consigliabile la presenza e l’assistenza fornita da un legale o da altro consulente (ragioniere, commercialista, geometra, ingegnere…) di propria fiducia.

 

Rapidità

La procedura di mediazione ha una durata estremamente inferiore a quella di un ordinario processo civile o commerciale. Con il deposito dell’istanza, infatti, l’organismo ha 15 giorni di tempo per fissare il primo incontro di mediazione. La procedura si conclude, normalmente, nel termine massimo di 4 mesi dal deposito dell’istanza.

Economicità

L’avvio o l’adesione ad una procedura di mediazione presenta costi evidentemente inferiori a quelli di un ordinario giudizio civile o commerciale, spesso non conoscibili prima della conclusione del procedimento.

Al contrario, i costi per la mediazione sono già conoscibili prima dell’avvio della procedura, senza spese ulteriori o inaspettate, secondo il tariffario definito dall’organismo sulla base delle tabelle ministeriali, cui aggiungere le spese di avvio del procedimento (pari ad € 40,00, iva esclusa).

 

Mantenimento dei rapporti

Molte controversie nascono da incomprensioni o da episodi di mancata (o errata) comunicazione tra le persone, che vedono così incrinarsi il loro rapporto professionale, amichevole o familiare.

L’attività del mediatore consiste nell’assistere i litiganti nel percorso di individuazione ed esplorazione dei reali interessi sottesi alla controversia, ricreando quegli spazi comunicativi che si credevano ormai interrotti.

La riscoperta di un dialogo e la presa di coscienza dei motivi di attrito consente pertanto alle parti di recuperare e a volte rinforzare i rapporti collaborativi (professionali e non).

 

Riservatezza

La mediazione riguarda solo le parti direttamente in lite e, eventualmente, i loro consulenti, oltre che il mediatore. Le dichiarazioni rese e le documentazioni acqusite nel corso del procedimento non possono in alcun modo essere utilizzate quali prove nel successivo (ed eventuale) giudizio ordinario. Lo stesso mediatore è soggetto al vincolo della riservatezza e non può essere chiamato (ne’ obbligato) a testimoniare sulle dichiarazioni e/o documenti acquisiti durante la mediazione.

Allo stesso modo, non è ammessa la prova testimoniale o il giuramento decisorio sul contenuto di tali dichiarazioni.

 

Il mediatore

Il mediatore è un professionista, terzo ed imparziale, specificamente abilitato allo svolgimento delle attività di assistenza dei litiganti nella ricerca dell’accordo amichevole e per la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Rimedia s.r.l. individua il mediatore all’interno dell’elenco consultabile sul sito, in base a criteri di professionalità e territorialità – nel caso di mediazione in presenza – o di rotazione su una graduatoria unica per tutto il territorio nazionale – nel caso di mediazione telematica –, tenendo sempre in considerazione l’eventuale competenza specifica del mediatore in relazione all’oggetto della controversia.

 

La mediazione obbligatoria

Il D. Lgs. 28/2010 prevede che a partire dal 20 marzo 2011 (oltre alla telefonia e la subfornitura), il tentativo di conciliazione presso gli organismi di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per la corretta instaurazione di un giudizio ordinario nelle seguenti materie:

  • Condominio (dal 2012)
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (RC auto) (dal 2012)
  • Affitto di aziende
  • Subfornitura
  • Telefonia
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzodella stampa o con altro mezzo di pubblicità


 

 

Clausole di mediazione

Anche al di fuori degli ambiti di applicazione obbligatoria, le parti possono avviare una procedura di  mediazione su base volontaria e possono altresì inserire nei contratti o negli statuti di società una specifica clausola di mediazione per le liti che possano insorgere nei rapporti disciplinati dagli stessi. La clausola impegna le parti a rivolgersi al servizio di mediazione individuato in via preliminare all’eventuale processo e permette in questo modo di abbattere i costi del contenzioso e rendere maggiormente esigibili i diritti di ognuno. Nel caso in cui la clausola non indichi chiaramente presso quale organismo si svolgerà la mediazione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, la scelta è rimessa alla parte che per prima deposita l’istanza di mediazione.

 

Incentivi fiscali

Tutti gli atti della procedura sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, il relativo contratto è esente da imposta di registro fino al valore di € 50.000. Oltre tale valore, l’imposta si calcola solo sulla parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta per le somme pagate all’organismo fino alla concorrenza di € 500. Qualora la mediazione non riuscisse il credito d’imposta è ridotto alla metà.

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